Sentenze in tema di imputabilità e Disturbi di Personalità
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• TRIBUNALE DI ANCONA: SEZIONE DISTACCATA DI FABRIANO
Un contributo importante in questo ambito proviene da Cesare Marziali, giudice presso il Tribunale di Ancona, il quale, con certosina analisi, scompone e ricompone tutte quelle contraddizioni giurisprudenziali e dottrinali, che ruotano attorno alla perizia sulla capacità d’intendere e volere, dove i periti si trovano a dire al giudice tutto e il contrario di tutto. Questo Giudice chiedeva notizie circa lo stato mentale dell’imputato mediante la trasmissione di documentazione dalle strutture sanitarie pubbliche locali; a seguito di ciò veniva acquisita documentazione da cui tra l’altro risultava - che l’imputato era stato in cura presso il Centro di Salute Mentale di Fabriano , essendo stato seguito continuativamente dal 28.1.97 al 2.12.98 , a seguito di diagnosi di “disturbo psicotico N.A.S.” insorto durante l’espletamento del servizio militare - che alla data del 26.3.99 l’imputato risultava per i responsabili del servizio psichiatrico pubblico affetto da “Disturbo Borderline di Personalità”, quadro clinico caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali , dell’immagine di sé e dell’umore e da una marcata impulsività” con “abusi saltuari di sostanze stupefacenti ed alcool e, in periodi di elevata esposizione allo stress, scompensi psicotici caratterizzati dal comparire di disturbi dell’ideazione di tipo paranoide” - Che concorreva con il predetto quadro un disturbo post traumatico da stress , che poteva “aver contribuito a slatentizzare i tratti disfunzionali di personalità connessi al sottostante Disturbo di Personalità “ - Che una nota del 3.12.99 indicava una riaccentuazione dei sintomi in concomitanza ad (altro ) incidente stradale avvenuto nel luglio ‘99. - Che era stato ricoverato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Jesi dal 13.9.99 al 16.9.99 , a seguito del quale aveva ricominciato ad assumere una terapia farmacologica a base di neurolettici ,ansiolitici e stabilizzanti dell’umore . - Che successivamente era stato ricoverato presso la stessa struttura , inizialmente a livello volontario e poi con T.S.O., stante la sua assoluta mancanza di collaborazione - Che successivamente era continuata la terapia farmacologica - Che la certificazione datata 13.3.00 a firma di medico della AUSL % di Jesi dava conto di “un quadro clinico psicopatologico caratterizzato da una condizione persistente di depersonalizzazione e derealizzazione , con frequenti episodi francamente psicotici” Di conseguenza, il Giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 85-88-89-90 c.p. in quanto presuppongono una nozione di infermità , nella specie psichica, superata dalle nuove acquisizioni della scienza ed in quanto tale , non utilizzabile in alcun modo, e pertanto contrastanti con il criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Cost. nonché in quanto, utilizzando una nozione di infermità come sopra descritta , precludono al giudice il potere-dovere della motivazione dei suoi provvedimenti giurisdizionali , poiché l’iter logico di tale argomentazione sarebbe irrimediabilmente inficiato dalla incongruità della nozione di infermità comunemente utilizzata . P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 85-88-89-90 c.p. , per contrasto con gli art. 3 e 111 Cost. . Sospende il procedimento ed ordine l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale . Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere, dandosi atto che né è stata data lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari . Fabriano li 13.2.03 il Giudice Dr. Cesare Marziali
• TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE SENTENZA 14/12/2001 - 11/2/2002 N. 216 (Presidente Tomaselli)
Novi Ligure: il disturbo di personalità non esclude la responsabilità del minore. Sentenza con cui il GUP di Torino ha deciso la vicenda nota come “il caso di Novi Ligure”, soffermandosi in particolare sulla questione dell’imputabilità dei due minorenni, affetti, entrambi, da disturbi di personalità (disturbo narcisistico, quanto alla ragazza; disturbo dipendente, quanto al ragazzo), riconosciuti autori del duplice omicidio, e della messa alla prova degli stessi, ritenuta dal GUP non concedibile. LA MASSIMA - (Cp, articoli 88 e 89) Il disturbo di personalità non è di per sé sufficiente per pronunciare sentenza di proscioglimento per non imputabilità, la nozione “d’infermità di mente” è infatti diversa da quella di disturbo della personalità. Per individuare un vizio totale o parziale di mente possono rilevare anche forme di disturbi mentali non rientranti in una specifica malattia, ciò che rileva è che siano in stretto rapporto causale con il delitto commesso e tali da aver inciso profondamente sulla capacità di intendere di volere.
• IMPUTABILITA’ - VIZIO DI MENTE - MALATTIE RILEVANTI PER LA SUA ESCLUSIONE O RIDUZIONE - ABNORMITA’ PSICHICHE E DISTURBI DELLA PERSONALITA’
Anche i “disturbi della personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. Testo Completo: Sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 - depositata l’8 marzo 2005 (Sezioni Unite Penale, Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano).
Dunque alla luce delle sentenze sopra citate e della letteratura in tema di Disturbi di Personalità e di Narcisismo patologico possiamo concludere che vengono considerati rilevanti per quel che concerne l’imputabilità e la capacità di intendere e di volere (art. 5, 88, 89) solamente i Disturbi Gravi di Personalità.