Il dibattito politico sulla regolamentazione professionale della figura dello psicologo è durato circa vent’anni ed ha attraversato diverse legislature, e si occupato in particolare della cosiddetta questione psicoterapia (Lombardo, 1994).
Il primo disegno di legge (n. 2283) sull’“Ordinamento della professione di psicologo” fu presentato alla Camera dei Deputati nel 1973 a firma di Galli e Zaccagnini; tuttavia esso non fu approvato e decadde.
Durante la VI legislatura nel 1976 il Senato discusse ed approvò un progetto presentato da Romagnoli e Carrettoni, il suo percorso si interruppe però con la fine anticipata della legislatura.
Ancora, nel 1977, viene presentato un disegno di legge (n. 422) riguardo la regolamentazione della professione di psicologo, stavolta a firma di Pinta, Costa, Pittella, Roccamonte e Giudice; anche questa volta il progetto viene discusso ed approvato ma decade con lo scioglimento anticipato della VII legislatura.
E’ solo nel corso dell’VIII legislatura, precisamente il 14 gennaio 1982,  che un testo (n. 615) presentato dal senatore Ossicini e altri, viene approvato e trasmesso alla Camera. Il testo afferma che per l’esercizio della psicoterapia sono necessari alcuni titoli che consistono nel: “diploma di laurea e nell’attestato rilasciato da parte di un’istituzione pubblica di pratica specifica per almeno un quadriennio”. Anche la psicoanalisi viene inclusa nel testo di legge con la dicitura: “l’esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche”. Anche in questo caso però la fine prematura della legislatura blocca i lavori, facendo decadere le proposte approvate.
La seguente legislatura, la IX, si occupa di discutere altre tre proposte di legge: la n. 317 di Ossicini, la n. 589 di Filetti e la n. 662 di Grossi. Tale discussione è animata da uno scontro culturale che verte principalmente sul tipo di strutture didattiche adatte all’insegnamento della psicoterapia (scontro forse ancora oggi aperto), in particolare Grossi sostiene che l’università ha mostrato già gravi carenze rispetto alla formazione degli psicologi attraverso i Corsi di aurea; Ossicini afferma, invece, che tali carenze devono costituire un motivo valido per potenziare l’offerta formativa dell’Università. Come nei casi precedenti, la fine anticipata della legislatura vanifica gli sforzi e i dibattiti svolti.
Durante la X legislatura riprendono i dibattiti e le proposte di legge intorno alla regolamentazione dell’attività dello psicologo e delle psicoterapie, questa volta però l’attività svolta porta all’approvazione definitiva di una legge: la n. 56. Il 18 febbraio 1989 nasce l’“Ordinamento della professione di psicologo” e viene costituito l’Albo degli Psicologi. Nell’art. 3 della legge viene affrontato il tema delle psicoterapie attraverso il riconoscimento degli istituti di formazione.

Questa cronistoria dell’iter complesso che ha portato all’approvazione della Legge 56/89, fornisce un riscontro istituzionale del problema. Infatti le difficoltà incontrate dalla legge, al di là della fine prematura delle diverse legislature, riflettono dissensi più profondi di natura ideologica, culturale e scientifica, in particolare rispetto all’autonomia della professione di psicologo e allo statuto epistemologico della psicologia stessa.
All’interno di questo dibattito, inoltre, vi è poca chiarezza anche riguardo le diverse aree di competenza della psicologia, ed in particolare rispetto alla  psicologia clinica. Tutt’oggi, infatti, all’interno delle istituzioni (accademiche, mediche, scolastiche ecc.) e della comunità scientifica, la definizione di psicologia clinica risulta essere confusa e caotica.
A tal proposito citiamo un curioso sito internet che per sottolineare l’incredibile confusione che regna tra gli psicologi, propone al visitatore del sito di fornire una sua definizione di psicologia clinica: http://www.humantrainer.com/psico-clinica/definizione_psicologia_clinica.html.

All’interno dell’Albo stesso, la differenziazione tra i diversi ambiti specifici della psicologia è affrontata solo nel tariffario ufficiale, in cui sono specificate le prestazioni e l’onorario

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