Differenza tra psicologo e psicoterapeuta
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Che differenza c’è tra psicologo e psicoterapeuta?
Purtroppo, soprattutto per colpa degli psicologi , molto spesso non è chiara la distizione tra queste due figure, anche da parte dei giovani psicologi stessi.
Lo psicologo:
è un professionista che ha conseguito la laurea in psicologia - con indirizzo clinico, evolutivo, sperimentale o del lavoro- ha superato l’esame di stato ed è iscritto all’Ordine degli Psicologi.
Le attività che può svolgere sono regolamentate dall’Ordine degli Psicologi (http://www.ordinepsicologilazio.it/default.asp) e dall’Albo professionale(legge 56/89 http://www.ordinepsicologilazio.it/uploadima/Norme/L.56-89.html).
(Definizione della professione di psicologo)
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Questo significa che l’eserizio della psicoterapia o di qualsiasi attività di tipo terapeutico o curativo non possono essere esercitate dallo psicologo.Lo psicologo dunque lavora in diversi contesti con diversi strumenti di intervento, valutazione, formazione e ricerca, può condurre colloqui clinici ma non terapeutici.
Lo psicoterapeuta:
è un laureato in psicologia o in medicina che ha conseguito una specializzazione della durata di almeno quattro anni e in una scuola riconosciuta ufficialmente. E’ molto curioso il fatto che un laureato in medicina che non ha sostenuto alcun esame sul funzionamento psicologico (e non medico psichiatrico) della mente possa iscriversi ad una scuola di specializzazione..ma questa è una questione antica, che pone le radici nella cultura medica della salute e che identifica la sanità come assenza di malattia ed il curatore come una sorta di meccanico onnipotente; in realtà la sanità è presenza di benessere!
(Esercizio dell’attività psicoterapeutica)
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.Dunque solo chi è specializzando (iscritto ad una scuola di specializzazione che comporta tra le altre attività la supervisione di casi clinici) o specializzato può esercitare l’attività di psicoterapia. (iscritto ad una scuola di specializzazione che comporta tra le altre attività la supervisione di casi clinici)In conclusione è importante sapere gli ambiti e le competenze dei professionisti a cui ci rivolgiamo per evitare confusioni e collusioni nocive al paziente/utente e al professionista in questione.(iscritto ad una scuola di specializzazione che comporta tra le altre attività la supervisione di casi clinici)In conclusione è importante sapere gli ambiti e le competenze dei professionisti a cui ci rivolgiamo per evitare confusioni e collusioni nocive al paziente/utente e al professionista in questione.(iscritto ad una scuola di specializzazione che comporta tra le altre attività la supervisione di casi clinici)In conclusione è importante sapere gli ambiti e le competenze dei professionisti a cui ci rivolgiamo per evitare confusioni e collusioni nocive al paziente/utente e al professionista in questione.
(iscritto ad una scuola di specializzazione che comporta tra le altre attività la supervisione di casi clinici)In conclusione è importante sapere gli ambiti e le competenze dei professionisti a cui ci rivolgiamo per evitare confusioni e collusioni nocive al paziente/utente e al professionista in questione.
Salve, da tanti anni mi occupo di psicosomatica ma come voi ben sapete, questa non è una scienza riconosciuta dal nostro ordinamento. Non sono laureata in psicologia ma comunque le persone mi chiedono consulti.
Posso darli rimanendo nel rispetto delle regole? Non ho trovato alcuna legge che lo vieti.
Attendo vostra risposta
Mi scusi per il ritardo nella risposta, questa domanda è meglio che la rivolge direttamente all’ordine degli psicologi.
E’ chiaro che non può fare diagnosi o consultazioni di tipo medico o psicolgico (quindi ricevendo compenso e rilasciando la ricevuta) senza essere iscritta ai relativi ordini professionali. Può dare consigli sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze ma tutto quello che concerne pareri formalmente professionali, quindi pagati, devono essere dati solo da persone apparteneti all’Albo professionale. Più di questo però non posso dirle.
Grazie.
Dott. Luca Traverso